
Gli
Ordini dei Medici furono istituiti dal Governo Giolitti, con legge istitutiva
n.455 del 10 luglio 1910, dopo anni di travaglio parlamentare e di pressioni
sociali.
Dopo
che il regime fascista li aveva soppressi nel marzo 1935, con un laconico
articolo di legge che ne trasferiva le funzioni ed i compiti al Sindacato
fascista di categoria, gli stessi furono ricostituiti dall’Assemblea
Costituente con D.L.C.P.S. del 13 settembre 1946, n.233 il cui regolamento di
esecuzione veniva approvato con D.P.R. n.221 del 5 aprile 1950.
Gli
Ordini dei Medici mutarono la loro denominazione giuridica nell’anno 1985,
diventando “Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri” a
seguito della emanazione della legge 14 luglio 1985, n.409, che, recependo e
dando attuazione alle direttive CEE n.78/686 e n.78/687, relative
all’istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (D.P.R.
28 febbraio 1980, n.135), istituiva la professione di odontoiatra, creando un
Albo degli Odontoiatri nell’ambito dell’Ordine dei Medici.
In
pratica, si realizzava un sistema di convivenza, in un unico ordinamento, di
due Albi professionali con la conseguente istituzione, all’interno del
Consiglio Direttivo, della Commissione per gli iscritti all’Albo dei Medici
Chirurghi e della Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri quali
organi collegiali, dotati di specifiche competenze istituzionali.
L’Ordine
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è oggi un Ente di Diritto
Pubblico, dotato di una propria autonomia gestionale e decisionale, posto sotto
la vigilanza del Ministero della Sanità e coordinato nelle sue attività
istituzionali dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri.
Leggi Istitutive degli Ordini
DECRETO
LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 233 DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Legge Istitutiva dell’Albo degli Odontoiatri
Istituzione
della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto
di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti
cittadini di Stati membri delle Comunità europee
24 Luglio 1985, n. 409
Legge sulla libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi
Attuazione
della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle
direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CEE
Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368
Regolamento
ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli
professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini
dell’esercizio delle attivita’ professionali di
medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista,
odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica,
infermiere.
DECRETO 29 luglio 2010,
n.268
·
Giuramento Professionale
·
Codice di
Deontologia Medica e Allegati
·
Linee guida sulla pubblicità dell’informazione
sanitaria
·
Storia del Codice di Deontologia
La
sede dell'Ordine si trova in Piazza della Vittoria 12/4 – 16121 Genova
GE Italia
Tel.:
+39 010 587846
E-mail:
protocollo@omceoge.org
PEC:
ordinemedici@pec.omceoge.eu